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Condizioni generali di fornitura

di VEGA Messtechnik AG (VEGA)

I. Ambito di applicazione

  1. Laddove non altrimenti concordato per iscritto e sottoscritto a mano o con Docusign, VEGA effettua forniture e presta servizi esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni generali di fornitura. Le presenti Condizioni generali di fornitura sono quindi parte integrante del contratto. Si rifiuta espressamente l'inclusione di eventuali termini e condizioni del committente.
  2. I servizi di hosting (SaaS) di VEGA sono soggetti anche alle condizioni di VEGA per il VEGA Inventory System.
  3. Le presenti Condizioni generali di fornitura si applicano anche a tutti gli ordini futuri effettuati dal committente presso VEGA, senza che sia necessario farvi nuovamente riferimento.

II. Offerte, prezzi

  1. Laddove non espressamente dichiarato, tutte le parti delle offerte di VEGA sono da considerarsi non vincolanti.
  2. Nel caso di offerte espressamente dichiarate vincolanti, il contratto è concluso se l'offerta viene accettata dal committente entro il termine indicato nell'offerta o, se non è indicato alcun termine, entro due settimane dalla data dell'offerta. Allo scadere di tale termine, VEGA non è più da considerarsi vincolata all'offerta. In tutti gli altri casi, la stipula del contratto di vendita è possibile solo dopo l’ordine del committente e la sua conferma da parte di VEGA. Se non diversamente indicato nell'ordine, il committente è da considerarsi vincolato ad esso per un periodo due settimane dal ricevimento dell'ordine da parte di VEGA. Tale termine sarà prorogato in caso di circostanze particolari (ad es. in caso di necessità di chiarimenti commerciali e tecnici, richieste speciali del cliente, ferie aziendali). VEGA si riserva il diritto di rifiutare gli ordini o di richiedere garanzie.
  3. Le caratteristiche di merci e servizi oggetto della fornitura sono determinate dalle specifiche concordate e, inoltre, dalle descrizioni dei prodotti pubblicate da VEGA, in particolar modo sul sito web www.vega.com. VEGA non è tenuta in alcun modo a valutare o verificare l'idoneità delle forniture per l'uso previsto.
  4. Salvo diverso accordo, leggere variazioni di qualità, colore, dimensioni o peso non costituiscono difetti. Lo stesso vale per lievi modifiche nella progettazione o nei componenti apportate nell'ambito del progresso tecnico.
  5. I prezzi di VEGA si intendono al netto dell’IVA applicabile secondo la normativa vigente e non includono i costi di imballaggio, trasporto, dogana, spedizione, assicurazione o altre spese di consegna.
  6. Salvo diverso accordo, si applicano i prezzi VEGA in vigore al momento della conferma dell'ordine da parte di VEGA. Se, per motivi imputabili al committente, la consegna avviene oltre sei mesi dopo la stipula del contratto, si applica il prezzo VEGA valido al momento della consegna; se era stato concordato un prezzo diverso da quello VEGA, tale prezzo sarà aumentato proporzionalmente all'aumento del prezzo VEGA.
  7. Eventuali richieste di modifica successive da parte del committente saranno vincolanti per VEGA solo se entrambe le parti avranno preventivamente concordato la loro fattibilità tecnica, i tempi di consegna eventualmente più lunghi e una maggiorazione di presso adeguata per i costi aggiuntivi sostenuti da VEGA.
  8. VEGA si riserva i diritti di proprietà e di utilizzo su preventivi, disegni e altre documentazioni di offerta, che possono essere resi accessibili a terzi solo previo consenso di VEGA.

III Consegne, trasferimento del rischio

  1. Se non diversamente concordato, tutte le consegne saranno effettuate CIP luogo di consegna concordato, Incoterms 2020. Il luogo di consegna designato è indicato nella conferma d’ordine.
  2. Sono consentite consegne parziali e obbligano il committente al pagamento della quota corrispondente.
  3. Il trasferimento del rischio avviene nel luogo di consegna al primo vettore , in conformità alla conferma d'ordine. Ciò vale anche qualora VEGA, oltre alla consegna delle merci ordinate, presti ulteriori prestazioni in loco, ad esempio la messa in funzione delle merci o un collaudo congiunto presso il committente.
  4. Qualora la spedizione venga ritardata per cause non imputabili a VEGA, il trasferimento del rischio avviene non appena VEGA comunica al committente la disponibilità alla spedizione, anche se VEGA ha assunto l’incarico di gestire la spedizione o altre prestazioni.

IV. Termini e tempi di consegna

  1. I termini e i tempi di consegna indicati da VEGA non sono da considerarsi vincolanti. Il termine di consegna decorre dal momento in cui VEGA riceve dal committente tutti i documenti, le autorizzazioni, le approvazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine e gli acconti concordati.
  2. In caso di forza maggiore o altre circostanze non imputabili a VEGA (ad esempio, provvedimenti delle autorità, inasprimenti delle normative sulle esportazioni, pandemie, scioperi, serrate, interruzioni operative, problemi nell'approvvigionamento dei materiali, disservizi nei trasporti, ecc., anche se si verificano presso i fornitori di VEGA), i termini di consegna, anche se già confermati, saranno prolungati di conseguenza. Se, a causa di tali circostanze, l'adempimento risulta impossibile o irragionevole per VEGA, quest'ultima sarà esonerata dall'obbligo di adempiere. Qualora il ritardo nella consegna superi un mese, sia VEGA che il committente hanno il diritto di recedere dal contratto per la parte non ancora adempiuta.
  3. La disposizione di cui al punto IV.2si applica anche nel caso in cui la forza maggiore o altre circostanze non imputabili a VEGA si verifichino durante un ritardo di consegna già in corso.
  4. Il termine o la data di consegna si considerano rispettati se, entro la scadenza del termine o della data, la merce è stata consegnata al primo vettore presso il luogo di consegna indicato. Se la spedizione viene ritardata per cause non imputabili a VEGA, il termine o la data di consegna si considerano rispettati quando VEGA ha comunicato al committente la disponibilità della merce per la spedizione.
  5. Ritardi di consegna imputabili a VEGA non autorizzano il committente a richiedere interessi di mora, recedere dal contratto, né rivendicare danni per ritardo o altri danni o pretese. La responsabilità di VEGA per ritardi nella consegna è esclusa nella misura consentita dalla legge.
  6. Qualora la spedizione sia ritardata per cause non imputabili a VEGA, quest’ultima addebiterà un costo mensile minimo pari allo 0,5% dell'importo netto della fattura relativa alla consegna immagazzinata presso i suoi stabilimenti. Restano salvi ulteriori diritti legali relativi alla mora nell'accettazione da parte del committente.

V. Pagamenti

  1. Pagamento dietro fattura: i pagamenti per forniture e servizi devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura, senza detrazioni e senza costi per VEGA, sul conto indicato nella fattura. Il pagamento si considera puntuale se il versamento viene ricevuto per intero entro il termine previsto.
  2. Pagamenti online: Effettuando un ordine per forniture e servizi, il committente autorizza espressamente VEGA o il suo fornitore di servizi di pagamento esterno a fatturare al committente tali forniture. Il committente dichiara e garantisce di avere il diritto di utilizzare tutti i metodi di pagamento messi a sua disposizione da VEGA. I pagamenti online devono essere effettuati immediatamente. Il pagamento si considera puntuale se il fornitore di servizi di pagamento riceve per intero ed elabora correttamente il pagamento entro il termine previsto.
  3. Il ritardo si verifica alla scadenza del termine di pagamento senza che gli venga inviato un sollecito. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del committente, VEGA si riserva il diritto di applicare un tasso di interesse di mora pari al 10% annuo. Indipendentemente da ciò, VEGA è autorizzata in tali casi a sospendere la consegna fino al pagamento completo dell'importo dovuto e degli interessi di mora. Restano salvi ulteriori diritti legali relativi al ritardo nei pagamenti del committente.
  4. Se l'adempimento del pagamento risulta compromesso a causa di peggioramenti della situazione patrimoniale del committente sorti o divenuti noti dopo la stipula del contratto, VEGA ha il diritto di effettuare consegne in contrassegno, richiedere il pagamento anticipato, trattenere merce non ancora consegnata e sospendere l'esecuzione di ordini in corso. Dopo la scadenza di un termine ragionevole stabilito da VEGA, quest'ultima può recedere dai contratti già stipulati, salvo che il committente non effettui un pagamento anticipato o fornisca altre garanzie. Restano salvi ulteriori diritti, in particolare in caso di ritardo.
  5. Il committente non ha diritto di ritenzione né di compensazione.
  6. Il luogo di adempimento e il foro competente per i pagamenti è Pfäffikon ZH (Svizzera).

VI. Riserva di proprietà

  1. VEGA si riserva la proprietà di tutte le forniture fino al completo pagamento di tutti i crediti, compresi quelli derivanti da obbligazioni accessorie. In caso di conto corrente, la proprietà riservata è considerata una garanzia per il saldo dovuto a VEGA. VEGA ha il diritto di registrare la riserva di proprietà presso il registro delle riserve di proprietà nel luogo in cui ha sede il committente. Il committente autorizza VEGA a effettuare autonomamente tale registrazione e si assume i relativi costi.
  2. In caso di ritardo nei pagamenti o di richiesta di apertura di procedura fallimentare sul patrimonio del committente, VEGA ha il diritto di richiedere la restituzione immediata delle forniture soggette a riserva di proprietà. La restituzione non costituisce un recesso dal contratto. Contestualmente, tutte le obbligazioni pendenti diventano immediatamente esigibili.
  3. Se il valore delle garanzie esistenti supera del 20% i crediti da garantire, VEGA, su richiesta del committente, è obbligata a liberare le garanzie eccedenti il valore del 120% dei propri crediti. La scelta delle garanzie da liberare spetta esclusivamente a VEGA.
  4. Il committente si impegna a trattare e mantenere con cura le forniture soggette a riserva di proprietà. Deve inoltre assicurarle, a proprie spese, contro perdite e danni per un valore sufficiente al loro costo di sostituzione e fornire, su richiesta, la prova della stipula delle polizze assicurative e del regolare pagamento dei premi.
  5. Il committente è tenuto a informare immediatamente VEGA di qualsiasi intervento di terzi sulle forniture soggette a riserva di proprietà o sui crediti sostitutivi, allegando la documentazione necessaria. Le spese derivanti dalla difesa contro tali interventi sono a carico del committente.
  6. Qualora la riserva di proprietà sopra descritta non fosse valida secondo le leggi del paese in cui si trovano le forniture, il committente è obbligato, su richiesta di VEGA, a fornire una garanzia equivalente. Se non soddisfa tale richiesta entro un termine ragionevole, VEGA ha il diritto di richiedere il pagamento immediato di tutte le fatture in sospeso, indipendentemente dai termini di pagamento concordati.

VII. Garanzia e responsabilità

  1. VEGA si assume la garanzia descritta di seguito per vizi materiali e giuridici, escludendo ulteriori diritti.
  2. Il committente può far valere eventuali diritti per vizi materiali solo se ha adempiuto correttamente agli obblighi legali di ispezione e denuncia dei vizi.
  3. I componenti che, al momento del passaggio del rischio, risultano difettosi in modo comprovabile saranno riparati o sostituiti, a discrezione di VEGA. I componenti sostituiti diventano di proprietà di VEGA e devono essere restituiti su richiesta. Sono esclusi tutti gli ulteriori diritti.
  4. In caso di sostituzione, VEGA si farà carico dei costi legali, inclusi quelli di spedizione fino al luogo di consegna originariamente concordato nel contratto. Se, su richiesta del committente, la spedizione avviene in un altro luogo, i costi aggiuntivi saranno a carico del committente.
  5. VEGA non si assume alcuna responsabilità per danni non imputabili a propria responsabilità, ad esempio causati da utilizzo improprio o inadeguato, montaggio o messa in funzione errati,
    sollecitazioni eccessive, normale usura, trattamento scorretto o negligente, utilizzo di materiali non idonei, influenze chimiche, abrasive, elettrochimiche o elettriche (se non previste contrattualmente).
  6. Ogni ulteriore responsabilità di VEGA è esclusa nella misura consentita dalla legge, inclusa la responsabilità per il personale ausiliario. In particolare, nella misura consentita dalla legge, VEGA non è responsabile per danni a beni diversi dalla fornitura stessa, come (ma non esclusivamente) danni conseguenti al vizio, danni diretti e indiretti, mancato guadagno, perdite di opportunità commerciali e richieste di risarcimento da parte di terzi derivanti dalla rivendita da parte del committente.
  7. I diritti del committente in caso di vizi si prescrivono dopo 24 mesi dal trasferimento del rischio.
  8. Nella misura consentita dalla legge, il committente si impegna a manlevare e tenere indenne VEGA da richieste di risarcimento e da altre pretese di terzi relative alle forniture (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali e di consulenza legale).

VIII. Riservatezza e diritti di tutela

  1. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza nei confronti di terzi. In particolare, il committente si impegna a trattare come strettamente riservati tutti i segreti commerciali e aziendali, i procedimenti di produzione riservati, nonché altre informazioni riservate di natura commerciale e aziendale, documenti e informazioni di VEGA apprese nel corso del rapporto commerciale, e a non renderli accessibili a terzi.
  2. Le obbligazioni sopra menzionate saranno estese da entrambe le parti ai rispettivi dipendenti e terzi coinvolti nel rapporto commerciale o che abbiano accesso a informazioni riservate di VEGA.
  3. VEGA si riserva tutti i diritti d'uso su campioni, preventivi, disegni, schizzi e altre informazioni, anche in forma elettronica. Questi materiali e tutti gli altri diritti di tutela legati all'oggetto della fornitura possono essere utilizzati dal committente esclusivamente nei limiti previsti dal contratto.
  4. Il committente si impegna a informare immediatamente VEGA nel caso in cui venga contattato da terzi per presunte violazioni di diritti di tutela legati ai prodotti VEGA o venga a conoscenza di violazioni dei diritti di tutela di VEGA da parte di terzi.
  5. Qualora nell'ambito di una gara d'appalto o di un'altra offerta vengano consegnate al committente elaborazioni tecniche, e l'incarico non venga affidato a VEGA, tali elaborazioni dovranno essere restituite immediatamente e non potranno essere messe a disposizione di terzi.

IX. Controllo delle esportazioni; divieto di esportazione verso Russia e Bielorussia ("Clausola No-Russia", "Clausola No-Bielorussia")

  1. Il committente è informato che le forniture possono essere soggette a normative svizzere e/o estere in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni commerciali, embarghi o altre disposizioni simili.Tali beni non possono essere venduti, noleggiati o trasferiti in altro modo né utilizzati per scopi diversi da quelli legittimi senza le necessarie autorizzazioni di esportazione o riesportazione. Il committente si impegna a rispettare tali normative.
  2. Clausola "No-Russia"/"No-Bielorussia":

2.1 Il committente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, i beni forniti nell'ambito o in relazione al presente contratto, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 14f del Regolamento relativo alle misure connesse alla situazione in Ucraina (SR 946.231.176.72), verso la Federazione Russa o la Bielorussia, né destinarli all'uso nella Federazione Russa o in Bielorussia.
2.2 Il committente si impegna, al meglio delle proprie capacità e conoscenze, a garantire che lo scopo del paragrafo 2.1 non venga violato da terzi lungo la catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori.
2.3 Il committente deve istituire e mantenere un meccanismo di monitoraggio adeguato per individuare eventuali comportamenti di terzi nella catena commerciale che potrebbero violare lo scopo del paragrafo 2.1, compresi i rivenditori.
2.4 Qualsiasi violazione dei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 costituisce una violazione grave di un elemento essenziale del presente contratto. VEGA avrà diritto a richiedere misure correttive appropriate, tra cui: (i) La risoluzione del contratto; (ii) una penale contrattuale pari a CHF 100'000 o al prezzo dei beni esportati, se superiore.
2.5 Il committente informa immediatamente VEGA di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, inclusi eventuali comportamenti rilevanti di terzi che potrebbero violare lo scopo del paragrafo 2.1. Su richiesta, il committente fornisce a VEGA, entro due settimane, le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3.
2.6 Il committente accetta fin d'ora eventuali modifiche della Sezione IX che si rendessero necessarie in seguito a cambiamenti normativi.

 

X. Foro competente, legislazione applicabile

  1. 1. Il foro competente esclusivo per le controversie derivanti o connesse al rapporto contrattuale tra VEGA e il committente è Pfäffikon ZH (Svizzera) o, a discrezione di VEGA, la sede del cliente.
  2. Si applica esclusivamente il diritto svizzero. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
  3. L'eventuale inefficacia di singole disposizioni delle presenti condizioni di fornitura non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni. Le parti contraenti sostituiranno di comune accordo la disposizione non valida con una disposizione valida e adeguata che si avvicini il più possibile al contenuto commerciale della disposizione originaria.
  4. In caso di contraddizioni tra le versioni tedesca, francese o italiana delle presenti Condizioni generali di fornitura, prevarrà esclusivamente la versione tedesca.

 

VEGA Messtechnik AG
Barzloostrasse 2
8330 Pfäffikon ZH, Svizzera
Tel. +41 (0)44 952 40 00
www.vega.com

 

Ultima modifica gennaio 2025


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